Si segnala, che la legge in oggetto, contiene un  errore  materiale,
risulta  mancante  di  un  articolo,   pertanto   si   procede   alla
                 ripubblicazione dell'intero testo. 
 
  Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 luglio 2015 
 
                              SOMMARIO 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Art. 1 - Oggetto 
    Art. 2 - Stemma 
    Art. 3 - Gonfalone 
    Art. 4 - Sigillo 
    Art. 5 - Fascia 
    Art. 6 - Uso dei segni distintivi 
    Art. 7 - Norma finanziaria 
    Art. 8 - Abrogazione 
 
                              PREAMBOLO 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
    Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
    Visto l'articolo 2, comma 3, l'articolo 9, comma 1, e  l'articolo
11, comma 1, dello Statuto; 
    Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo  1995,  n.
173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione  dei  segni  distintivi
della Regione); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n.
21 (Disposizioni di attuazione  della  disciplina  dell'uso  e  della
riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni  n.
10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993); 
    Considerato quanto segue: 
    1. La vigente  disciplina  regionale  dei  simboli  e  dei  segni
distintivi la Regione  Toscana  e  del  loro  uso  non  contempla  la
previsione e le modalita' d'uso  di  un  elemento  caratteristico  di
riconoscimento  dei  consiglieri  regionali  impegnati  in  pubbliche
manifestazioni, diversamente da quanto  previsto  dalla  legislazione
nazionale per i sindaci ed i presidenti di  provincia,  e  da  quanto
contemplato per i presidenti  di  comunita'  montana  da  intervenute
intese a carattere nazionale,  obbligatorie  ai  sensi  dei  ripetuti
pareri espressi dal Ministero degli interni per garantire uniformita'
di caratteristiche e condizioni d'uso per istituzioni omologhe; 
    2. Non sussistono norme nazionali a disciplina  di  simili  segni
distintivi per i vertici istituzionali delle regioni,  ne'  risultano
intese che regolino la materia; 
    3.   Appare   pertanto   opportuno   disciplinare,   oltre   alle
caratteristiche e alle condizioni d'uso dello stemma, del gonfalone e
del sigillo, anche quelle di una fascia, quale segno distintivo per i
consiglieri  regionali  impegnati  in  iniziative  e   manifestazioni
pubbliche nelle quali essi siano chiamati a svolgere le  funzioni  di
rappresentanza istituzionale al  fine  di  rendere  riconoscibile  la
presenza  dei  consiglieri  regionali  nell'adempimento  delle   loro
funzioni; 
    4. I  colori  bianco  e  rosso  ripetono  quelli  presenti  nella
bandiera del Granducato di Toscana  e  corrispondono  a  quelli  gia'
adottati da Ugo di Toscana, intorno all'anno 1000, nel suo stemma; 
    5. Ugo di Toscana, figura centrale  per  la  ripresa  e  sviluppo
dell'alto Medio Evo e primo dei marchesi sepolti a Lucca, riporto'  a
Firenze il capoluogo della Tuscia e fece diventare  il  bianco  e  il
rosso i colori della citta'; egli e' celebrato  quale  fondatore  del
Margraviato (o Marchesato)  di  Toscana,  riusci'  a  consolidarne  i
confini; gradualmente la denominazione "Tuscia"  fu  soppiantata  dal
nome "Toscana"; 
    6. Da allora il bianco e rosso, divenuti successivamente i colori
della bandiera del Granducato di Toscana, sono associati a tutta  una
varieta' di segni distintivi della Regione Toscana; 
    7.  Nell'introdurre  la  fascia  tra  i  segni  distintivi  della
Regione, si ritiene opportuno provvedere ad un  riordino  complessivo
della disciplina degli altri segni distintivi  della  Regione  finora
regolati dalla legge regionale 3 febbraio  1995,  n.  18  (Disciplina
dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione), della quale
si dispone quindi l'abrogazione. 
    Approva la presente legge 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo  2  dello
Statuto, le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, del  sigillo
e della fascia, quali segni distintivi della Regione Toscana. 
 
                               Art. 2. 
 
                               Stemma 
 
    1. Lo stemma della Regione Toscana, raffigurato nell'allegato  A,
e' costituito dal Pegaso in argento, simbolo del Comitato Toscano  di
Liberazione Nazionale, inserito in  uno  scudo  sannitico  con  campo
rosso, sormontato dalla scritta "REGIONE TOSCANA". 
    2. La riproduzione del Pegaso adottato  e'  tratta  dalla  moneta
realizzata nel 1537 in onore del Cardinale Pietro Bembo e  attribuita
a Benvenuto Cellini. 
    3. Lo stemma e' rappresentato  sul  frontespizio  del  Bollettino
ufficiale  della  Regione  Toscana,  su  ogni  atto  ufficiale  della
Regione, su ogni targa indicante gli  uffici  centrali  e  periferici
della Regione, su ogni atto destinato  all'esterno  degli  organi  ed
uffici regionali, nonche' su ogni atto di comunicazione istituzionale
della Regione. 
 
                               Art. 3. 
 
                              Gonfalone 
 
    1. Il gonfalone della Regione Toscana, raffigurato  nell'allegato
B, e' costituito  da  un  drappo  di  colore  bianco  con  due  bande
verticali di colore rosso e frangia in argento, che reca al centro il
Pegaso raffigurato nello stemma con la scritta "REGIONE  TOSCANA"  in
argento. 
    2. Il gonfalone e' portato ed esposto da personale della  Regione
o, previa convenzione, da componenti  di  associazioni  di  carattere
volontaristico. 
 
                               Art. 4. 
 
                               Sigillo 
 
    1. Il sigillo della Regione Toscana, raffigurato nell'allegato C,
e' di forma circolare e riporta al centro il Pegaso raffigurato nello
stemma ed in corona la scritta "REGIONE TOSCANA". 
    2. Il sigillo della Regione e' apposto  in  calce  ad  ogni  atto
ufficiale della Regione. 
 
                               Art. 5. 
 
                               Fascia 
 
    1. La fascia della Regione Toscana, raffigurata nell'allegato  D,
e' segno distintivo del  Presidente  della  Giunta  regionale  e  del
Presidente del Consiglio regionale  che  la  utilizzano  al  fine  di
rendersi immediatamente distinguibili in occasione di  manifestazioni
ufficiali. 
    2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra,  e'  di
colore bianco, con due bande di colore rosso che costeggiano i  bordi
della stessa e frange alle  due  estremita'  di  colore  argento.  In
prossimita' di tali frange sono apposte due  coccarde  del  tricolore
italiano, una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua
immediata visibilita', e' sovrapposto  il  Pegaso  raffigurato  nello
stemma con la scritta "REGIONE TOSCANA" in argento. 
    3. La fascia ha una larghezza  di  sedici  centimetri.  La  banda
centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto  centimetri  e
le bande laterali di colore rosso hanno una larghezza ciascuna pari a
quattro centimetri. 
    4. In caso di presenza contestuale del Presidente  del  Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale, l'uso della fascia
spetta a quest'ultimo. 
    5. Il Presidente della  Giunta  regionale,  in  caso  di  propria
assenza  e  di  contestuale  assenza  del  Presidente  del  Consiglio
regionale, puo' delegare l'uso della fascia al  vicepresidente  della
Giunta regionale o a un assessore. 
    6. Il Presidente del Consiglio regionale,  in  caso  di  assenza,
puo' delegare l'uso della fascia a un  vicepresidente  del  Consiglio
regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere. 
 
                               Art. 6. 
 
                      Uso dei segni distintivi 
 
    1. L'uso dei segni distintivi della  Regione  disciplinati  dalla
presente legge e' definito con deliberazione del Consiglio regionale. 
    2. Dall'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma  1,
sono revocate la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo  1995,
n. 173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi
della Regione) e la deliberazione della Giunta regionale  20  gennaio
1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina  dell'uso  e
della   riproduzione   dei   segni   distintivi   regionali.   Revoca
Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993). 
 
                               Art. 7. 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la  spesa
massima di euro 5.000,00 per l'anno 2015, cui si fa  fronte  con  gli
stanziamenti di cui al capitolo 26.01 "Spese  per  il  supporto  alle
iniziative di rappresentanza" del bilancio  del  Consiglio  regionale
2015. 
 
                               Art. 8. 
 
                             Abrogazione 
 
    1. La legge regionale 3 febbraio 1995, n.  18  (Disciplina  dello
Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione) e' abrogata. 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 21 luglio 2015 
 
                                ROSSI 
 
    (Omissis).